1. La presente legge detta norme relative alla pianificazione del territorio e delle città.
2. La pianificazione del territorio è lo strumento fondamentale attraverso cui si realizzano gli obiettivi propri:
a) della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
b) delle seguenti materie oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
c) delle materie oggetto di legislazione esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali viabilità e opere pubbliche di interesse regionale e locale;
d) della tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
3. Relativamente a ogni aspetto delle materie di cui al comma 2 non disciplinato dalle norme della presente legge valgono i relativi atti aventi forza di legge, nel rispetto delle competenze costituzionalmente