Art. 1.
(Pianificazione del territorio).

      1. La presente legge detta norme relative alla pianificazione del territorio e delle città.
      2. La pianificazione del territorio è lo strumento fondamentale attraverso cui si realizzano gli obiettivi propri:

          a) della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          b) delle seguenti materie oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

          c) delle materie oggetto di legislazione esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali viabilità e opere pubbliche di interesse regionale e locale;

          d) della tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

      3. Relativamente a ogni aspetto delle materie di cui al comma 2 non disciplinato dalle norme della presente legge valgono i relativi atti aventi forza di legge, nel rispetto delle competenze costituzionalmente

 

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garantite dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato.
      4. La presente legge provvede altresì al recepimento, per quanto di competenza della legislazione dello Stato e con esclusivo riferimento alla pianificazione del territorio, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della presente legge.